Sanzioni amministrative e normativa sicurezza luoghi di lavoro

Sanzioni per soci legali rappresentanti:
Vi ricordiamo che sono state notevolmente inasprite tutte le sanzioni amministrative (in molti casi quintuplicate rispetto al passato) per le omissioni relative alla normativa in materia di lavoro e sicurezza. Le sanzioni amministrative vengono contestate ai legali rappresentanti delle società, e pertanto nel caso in cui siano presenti più soci responsabili, le sanzioni vengono comminate a tutti i soci, con l’effetto moltiplicatore della somma da pagare .

Per evitare l’effetto moltiplicativo consigliamo di nominare, con una procura speciale, uno dei soci come responsabile per i rapporti con il personale dipendente , con gli enti assicurativi e previdenziali, e per le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. La nomina dovrà essere depositata anche in camera di commercio . Tale nomina avrà come effetto quello di limitare la contestazione della sanzione amministrativa solo al diretto responsabile; pertanto un eventuale unica sanzione invece che la stessa ripetuta per tutti i soci.

VADEMECUM NORMATIVA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Riepilogo dei principali obblighi in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro Dlgs 81/08:

Vademecum sugli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, il cosiddetto “Testo Unico” in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Per un approfondimento di questi obblighi con riferimento alla propria realtà aziendale, si consiglia di rivolgersi a tecnici specializzati.

Indice

Servizio di prevenzione e protezione aziendale previsto dal D. Lgs. 81/08

Il datore di lavoro deve nominare:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
  • gli Incaricati della Prevenzione Incendi e del Pronto Soccorso,
  • se necessario il Medico competente, specialista in medicina del lavoro, per eseguire gli accertamenti sanitari su ciascun lavoratore che svolge mansioni che richiedono tale visita.

Se l’azienda rientra fra quelle indicate nell’allegato II del D. Lgs. 81/08 (es. aziende artigianali ed industriali fino a 30 addetti), il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di RSPP.
I lavoratori devono nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che è, in senso collaborativo, la controparte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Valutazione dei rischi

Occorre valutare tutti i rischi, compresi quelli correlati allo stress lavoro-correlato, allo stato di gestazione e allattamento, quelli connessi alla differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui è resa la prestazione.
Il Documento di valutazione dei rischi deve essere firmato da RSPP, RLS e Medico competente, ove nominato, e deve contenere:

  • le misure di sicurezza e i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) da utilizzare nello svolgimento dell’attività lavorativa,
  • le misure per migliorare nel tempo il livello di sicurezza esistente,
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure di sicurezza nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,
  • individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una adeguata capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, e deve elaborare il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Dal 1 Giugno 2013 le aziende che occupano fino a 10 lavoratori devono obbligatoriamente redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR). Oltre tale data, non sarà più consentita l’autocertificazione per la valutazione dei rischi come alternativa al DVR.

Consultazione e partecipazione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

In tutte le aziende, indipendentemente dal numero degli addetti o dal tipo di attività svolta, deve essere presente l’RLS, cioè la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli sugli aspetti di sicurezza e salute durante il lavoro.
Il nominativo dell’RLS aziendale deve essere comunicato all’Inail.
L’RLS ha le seguenti funzioni:

  • accede ai luoghi di lavoro;
  • è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda;
  • è consultato sulla programmazione della formazione dei lavoratori incaricati alle attività di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza;
  • riceve le informazioni degli organi di vigilanza e la documentazione relativa alla sicurezza aziendale (valutazione dei rischi, misure di prevenzione, schede di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi, dati sugli infortuni, ecc.);
  • promuove l’attuazione delle misure di prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione dei sopralluoghi effettuati dalle autorità competenti;
  • può fare ricorso agli organi di vigilanza, qualora ritenga che le misure di prevenzione/protezione dei rischi non siano idonee a garantire la sicurezza e salute dei lavoratori.

Ci sono due tipologie di RLS:

  • RLS aziendale: è nominato dai lavoratori all’interno dell’azienda di cui fa parte. Deve frequentare un apposito corso della durata di 32 ore.
  • RLS territoriale (RLS-T): nelle aziende in cui i lavoratori non hanno nominato l’RLS aziendale, l’organismo paritetico (organismo costituito da associazioni di datori di lavoro ed associazioni sindacali) nomina un RLS-T che periodicamente si reca presso l’azienda per svolgere le funzioni dell’RLS. A tali aziende è richiesto un contributo di 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato.

Non è previsto alcun tipo di sanzione per l’RLS che non adempie alle sue funzioni.
L’RLS non può coincidere con l’RSPP.

Lavoratori autonomi

Devono utilizzare attrezzature a norma e quando necessario i DPI.
Devono portare il tesserino di riconoscimento ben esposto.

Informazione e formazione

Le aziende sono divise in tre classi di rischio:

  • Rischio basso (Uffici e servizi, Commercio, Turismo, Artigianato a basso rischio come lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri)
  • Rischio medio (Agricoltura, Pesca, Pubblica amministrazione, Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio)
  • Rischio alto (Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali)

Datore di lavoro che svolge direttamente il compito di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): la durata del corso è di 16, 32 o 48 per le attività con classe di rischio rispettivamente basso, medio ed elevato.
Incaricati della prevenzione incendi e gli incaricati del primo soccorso, la cui presenza è prevista in ogni sede lavorativa: devono frequentare gli appositi corsi previsti dalla normativa.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): deve frequentare un apposito corso della durata di 32 ore.
Lavoratori: devono essere informati sui rischi presenti in azienda e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Ogni lavoratore deve essere informato anche sui rischi specifici della propria mansione. La durata del corso è di 8, 12 o 16 per le attività con classe di rischio rispettivamente basso, medio ed elevato.
Preposti: in aggiunta al corso per i lavoratori, deve frequentare un apposito corso della durata di 8 ore.
Per tutte le suddette figure è previsto l’aggiornamento periodico con periodicità:
quinquennale per datore di lavoro, preposti e lavoratori
triennale per incaricati prevenzione incendi e primo soccorso
annuale per RLS nelle aziende con più di 15 addetti

Attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione

In base all’accordo stato regioni del 22/02/2012, attuativo dell’art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE),
  • Gru a torre, gru mobili e gru per autocarro,
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo,
  • Trattori,
  • Macchine movimento terra,
  • Pompe per calcestruzzo.

Chi già utilizza tali attrezzature e non ha seguito alcun corso, deve frequentarlo entro 3 anni dall’entrata in vigore dell’accordo.
Ogni cinque anni deve essere frequentato un corso di aggiornamento.
Chi ha già frequentato un corso alla data di entrata in vigore dell’accordo, deve frequentare il corso di aggiornamento entro due anni.
L’accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Contratti di appalto, d’opera o somministrazione

Al contratto di appalto deve essere allegato il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze) che contiene le misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni ed i relativi costi che devono essere riconosciuti all’appaltatore per implementare tali misure.
L’obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali ed attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o i rischi particolari indicati nell’allegato XI.
In caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei sub-appaltatori il committente e l’appaltatore rispondono in solido nei confronti dei dipendenti.
Le stazioni appaltanti devono valutare la congruità dei prezzi rispetto ai costi della manodopera.

Sospensione dell’attività imprenditoriali e contrasto degli illeciti

E’ prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso violazioni relative al lavoro nero (più del 20% di manodopera irregolare) o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le “gravi” violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono riportate nell’allegato I; di seguito riportiamo alcune voci

  • Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
    • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
    • Mancata formazione ed addestramento;
    • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
    • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  • Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
    • Mancato fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
    • Mancanza di protezioni verso il vuoto.
  • Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
    • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro e i servizi igienici devono essere adeguati alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. In particolare occorre controllare l’adeguatezza di:
pavimenti, muri, soffitti e finestre,
areazione ed illuminazione,
temperatura ed umidità dell’aria,
vie di circolazione ed uscite,
impianti
dispositivi di sicurezza.
Dove sono presenti più di 10 dipendenti di sesso diverso i bagni devono essere distinti per i 2 sessi.

Attrezzature di lavoro

Le attrezzature di lavoro devono essere adeguate alla normativa vigente nonché installate ed utilizzate secondo le informazioni riportate sul libretto.
I libretti d’uso e manutenzione devono essere conservati con cura ed essere dati in visione agli utilizzatori della macchina o a coloro che ne eseguono la manutenzione.

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

Il datore di lavoro deve fornire Dispositivi di Protezione Individuali (Guanti, Occhiali, Scarpe infortunistiche, Tute da lavoro, Cuffie contro il rumore, Elmetto, ecc.) se ciò è necessario per tutelare l’integrità fisica del lavoratore.

Impianto elettrico

Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme vigenti. Tutti gli impianti realizzati dopo il Marzo 1990 devono essere muniti della dichiarazione di conformità rilasciata dall’elettricista.

Verifica periodica impianto elettrico da parte di Organismo Notificato o ASL

Copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico deve essere inviata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) entro 30 giorni dalla data di emissione.
Gli impianti elettrici devono essere verificati periodicamente (ogni 2 anni od ogni 5 anni in funzione del tipo di impianto) da un Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o dalla ASL.

Impianto di riscaldamento

Deve essere compilato annualmente il libretto di manutenzione
Gli impianti funzionanti ad acqua calda (ad esempio quelli con i termosifoni) e con potenza superiore a 35 kW sono soggetti alle cosiddette Pratiche ISPESL.
Gli impianti con potenza superiore a 116 kW devono essere muniti di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

Movimentazione manuale dei carichi

Per quanto possibile la movimentazione manuale dei carichi deve essere evitata
In caso di movimentazione manuale dei carichi, se questa può essere un fattore di rischio per gli addetti (ad esempio per il peso eccessivo) occorre prevedere la sorveglianza sanitaria

Videoterminale

Le postazioni di lavoro al videoterminale (incluso tavolo di lavoro, sedia, monitor, ecc.) devono rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa. I dipendenti che utilizzano il videoterminale per più di 20 ore medie settimanali devono essere sottoposti a visita medica preventiva e periodica.

Scheda di sicurezza delle sostanze chimiche

Occorre essere in possesso delle schede di sicurezza relative a tutte le sostanze chimiche presenti nel luogo di lavoro (vernici, reagenti, acidi, prodotti per la pulizia, ecc.).
Le schede vanno richieste al produttore delle sostanze.

Rumore

Tutte le attività in cui si produce un rumore superiore a 80 dB(A) devono far effettuare da un tecnico la misurazione del rumore e far redigere la relativa relazione.

Certificato di prevenzione incendi

Per esercitare alcune attività è necessario avere il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) rilasciato dai Vigili del Fuoco.
Fra le attività per le quali è obbligatoria avere il Certificato di Prevenzione Incendi segnaliamo:

  • Luoghi di lavoro con presenza di:
    • depositi di carta, legname o fibre tessili con quantitativi superiori a 50 quintali;
    • depositi di merci con superficie superiore a 1000 mq;
    • locali di vendita al pubblico con superficie superiore a 400 mq;
    • impianti di riscaldamento, forni o cucine di ristoranti con potenza superiore a 116 kW;
    • impianti di riscaldamento funzionanti a G.P.L.
  • Autorimesse pubbliche o autorimesse private con superficie superiore a 300 mq
  • Alberghi con oltre 25 posti letto;
  • Locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 posti o con superficie superiore a 200 mq
  • Case di cura, ospedali e simili con oltre 25 posti letto.

Stress lavoro correlato

Le aziende devono effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
La norma riguarda potenzialmente tutte le aziende e prevede l’obbligo per i datori di lavoro di individuare, prevenire e gestire tali problematiche.