In relazione agli ultimi provvedimenti legislativi si segnalano alcune delle principali novità:
NOVITA’ CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (Ministero del Lavoro, Nota n. 11999 del 25.07.2013)
– è ammessa la possibilità, nel limite complessivo di 12 mesi, di prorogare un contratto a tempo determinato acausale;
– i Contratti Collettivi potranno prevedere ipotesi di contratti a tempo determinato acausali di durata superiore a 12 mesi;
– viene abolito l’ obbligo di comunicazione al Centro per l’ Impiego in caso di prosecuzione del contratto a tempo determinato oltre la scadenza del termine per massimo 30 o 50 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi (disposizione applicabile anche ai contratti acausali);
CONTRATTI INTERMITTENTI: viene previsto un limite massimo di utilizzo (chiamate al lavoro successivamente all’ entrata in vigore del Decreto) pari a 400 giornate in 3 anni superate le quali il contratto diviene automaticamente un contratto indeterminato a tempo pieno.
Restano esclusi dall’ applicazione del suddetto limite i contratti intermittenti stipulati nei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo.
Il 1° gennaio 2014 termina il regime transitorio (termine inizialmente previsto per il 19 luglio 2013) con la conseguenza che tutti i contratti di lavoro a chiamata stipulati precedentemente all’ entrata in vigore della riforma Fornero e non conformi alla nuova normativa cesseranno ex lege di produrre effetti tra le parti.
CONVALIDA DIMISSIONI: la procedura prevista per la convalida delle dimissioni è estesa anche ai lavoratori a progetto ed agli associati in partecipazione.
STATO DI DISOCCUPAZIONE: ripristinando la norma abrogata dalla Riforma Fornero, lo stato di disoccupazione permane in presenza di redditi nell’ anno solare da lavoro dipendente non superiori ad €. 8.000 oppure ad €. 4.800 per il lavoro autonomo.
La sospensione dello stato di disoccupazione avviene in presenza di rapporti di lavoro subordinato della durata massima di 6 mesi.
DURC: (Ministero del Lavoro, Circolare n. 36 del 06.09.2013 – INAIL, Note del 20.09.2013 e del 03.10.2013). Il Ministero del Lavoro è intervenuto illustrando le semplificazioni in tema di DURC introdotte dal c.d. Decreto Occupazione.
In particolare:
– il rilascio del DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’ importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di importo non inferiore agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, è estesa a tutte le tipologie di DURC e non solo per quello richiesto per la concessione dei benefici normativi e contributivi;
– le stazioni appaltanti pubbliche e le Amministrazioni Pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC;
– gli enti coinvolti nel rilascio del DURC dovranno, prima dell’ emissione o dell’ annullamento del Documento, invitare a mezzo PEC l’ interessato a regolarizzare la propria posizione in un termine non superiore a 15 giorni (c.d. preavviso di accertamento negativo).
Infine, una delle novità più rilevanti riguarda il periodo di validità del DURC che è ora di 120 giorni dall’emissione, per i certificati rilasciati:
- a) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- b) ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale;
- c) per i lavori edili tra soggetti privati (fino al 31 dicembre 2014).