Formazione di base obbligatoria e aggiornamento del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Lavoratori
Ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ex 626), il Datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata a tutto il personale operante all’interno della propria azienda in funzione dei ruoli attribuiti.
E’ quindi necessario nominare le varie figure previste dalla normativa e far eleggere dai lavoratori un loro rappresentante, per poi procedere alla formazione prevista.
Chi avesse già provveduto alla formazione di base, deve verificare le scadenze per l’aggiornamento.

Ruolo Nomina /
Elezione a cura di
Durata corso
di formazione in base
al livello di rischio*
Periodicità /
Ore di aggiornamento
RSPP
(responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
datore di lavoro (possibilità di autonomina) basso: 16 ore ogni 5 anni / 6 ore
medio: 32 ore ogni 5 anni / 10 ore
alto: 48 ore ogni 5 anni / 14 ore
RLS
(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
lavoratori tutte: 32 ore imprese che
occupano
fino a 50
lavoratori
annuale / 4 ore
imprese che
occupano
più di 50 lavoratori
annuale / 8 ore
Lavoratori basso:  8 ore ogni 5 anni / 6 ore
medio: 12 ore ogni 5 anni / 6 ore
alto: 16 ore ogni 5 anni / 6 ore
Dirigenti ove presenti tutte: 16 ore ogni 5 anni / 8 ore
Preposti L’individuazione di tale figura non è prevista obbligatoriamente dalla legge ma viene considerata una scelta discrezionale che compete al datore di lavoro in base all’ organizzazione ed alla complessità della sua azienda. basso: 20 ore ogni 5 anni / 6 ore
medio: 28 ore ogni 5 anni / 6 ore
alto: 36 ore ogni 5 anni / 6 ore
Iincaricato
Prevenzione
Incendi
datore di lavoro (possibilità di autonomina) basso: 4 ore ogni 3 anni / 2 ore
medio: 8 ore ogni 3 anni / 5 ore
alto: 16 ore ogni 3 anni / 8 ore
Incaricato
Primo
Soccorso
datore di lavoro (possibilità di autonomina) gruppo c: 12 ore ogni 3 anni / 4 ore
gruppo b: 12 ore ogni 3 anni / 4 ore
gruppo a: 16 ore ogni 3 anni / 6 ore

* Per tutti i corsi, ad eccezione di quelli dedicati alla gestione delle emergenze (prevenzione incendi e primo soccorso), la macrocategoria di rischio a cui appartiene l’attività è individuabile tramite il proprio codice ATECO (codice di attività).

Per il corso di prevenzione incendi il livello di rischio viene individuato in base ai criteri identificati nel D.M. 10 Marzo 1998.
Per il corso di primo soccorso i gruppi di attività risultano così suddivisi:

  • gruppo A:
    • attività industriali a rischio di incidente rilevante (legge Seveso), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
    • aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
    • aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura,
  • gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
  • gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.